Il testo della riforma costituzionale per l’introduzione del premierato, proposto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, approvato il 3 novembre scorso dal Consiglio dei ministri all’unanimitá e senza ritocchi, è stato bollinato dalla ragioneria e consegnato al Quirinale per l’autorizzazione alla presentazione alle Camere.
Il disegno di legge potrebbe giá, a quanto si apprende, approdare in Senato nelle prossime ore. Una volta arrivato a Palazzo Madama sará sottoposto all’esame della commissione Affari Costituzionali. L’iter del provvedimento è comunque lungo e complesso. A stabilire le regole per l’approvazione di una legge di revisione costituzionale è la stessa Costituzione che all’articolo 138 recita: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Ma ecco in sintesi i punti chiave della riforma:
Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
E’ stata stabilita di cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio per favorire la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico;
Per rispettare il voto popolare e la continuità del mandato elettorale, viene previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza, su nomina del presidente della Repubblica, e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
Viene affidata alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
Viene abolita la nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.