Autonomia differenziata, Mattarella promulga la legge

La legge si compone di 11 articoli che specificano le modalità per l’attuazione dell’autonomia differenziata nelle Regioni a statuto ordinario

SERGIO MATTARELLA, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente promulgato la legge sull’Autonomia Differenziata, intitolata «disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione». Questo provvedimento mira a realizzare la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001, delineando le procedure legislative e amministrative necessarie per l’applicazione dell’articolo 116, terzo comma.

Contenuto della Legge

La legge si compone di 11 articoli che specificano le modalità per l’attuazione dell’autonomia differenziata nelle Regioni a statuto ordinario. Le principali aree di interesse includono:

Richieste di Autonomia

Le richieste di autonomia partono su iniziativa delle regioni, che devono consultare gli enti locali. Le 23 materie incluse nella legge comprendono settori cruciali come la tutela della salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Quattordici di queste materie sono definite dai Livelli Essenziali di Prestazione (LEP).

Determinazione dei LEP

L’attuazione delle autonomie regionali è subordinata alla determinazione dei LEP, che stabiliscono i livelli minimi di servizio da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei LEP avverrà attraverso una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione negli ultimi tre anni.

Principi di Trasferimento

L’articolo 4, modificato in Aula al Senato, stabilisce che il trasferimento delle funzioni alle Regioni sarà concesso solo dopo la determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio. Senza i LEP e il loro finanziamento, non ci sarà autonomia.

Cabina di Regia

Una cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti e assistita da una segreteria tecnica presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, provvederà a una ricognizione del quadro normativo e all’individuazione delle materie riferibili ai LEP.

Tempistiche e Clausole di Salvaguardia

Il governo avrà 24 mesi dall’entrata in vigore della legge per emanare i decreti legislativi che determinano i livelli e gli importi dei LEP. Stato e Regioni avranno poi cinque mesi per giungere a un accordo. Le intese potranno durare fino a dieci anni, con possibilità di rinnovo, o terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.

L’undicesimo articolo introduce una clausola di salvaguardia, che permette al governo di sostituirsi agli organi regionali e locali in caso di inadempienze gravi, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria o pericoli per la sicurezza pubblica, garantendo così l’unità giuridica ed economica del Paese e la tutela dei LEP.

Implicazioni e Controversie

La legge sull’Autonomia Differenziata è stata molto contestata dalle opposizioni, che temono un aumento delle disuguaglianze tra le regioni. Tuttavia, i sostenitori del provvedimento ritengono che l’autonomia differenziata possa portare a una gestione più efficiente e mirata delle risorse a livello regionale.

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