Ddl riforma della giustizia triutaria, possibilità di definizione agevolata per i giudizi tributari in Cassazione

di Mario Tosetti

Con il Ddl di riforma della giustizia tributaria si offre ai contribuenti la possibilità di accedere ad una procedura di definizione agevolata per i giudizi tributari in Cassazione. Il provvedimento ha ottenuto il via libera dell’Aula di Palazzo Madama il 4 agosto e si attende adesso il passaggio alla Camera il 9 agosto.

Secondo il testo dell’emendamento da votare è previsto che, nel caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si potranno cancellare le liti in Cassazione fino a 100 mila euro pagando il 5%. Se invece l’Agenzia delle Entrate abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei gradi di giudizio sarà possibile sanare le liti per un importo inferiore a 50 mila euro con il pagamento del 20% . Qualora l’emendamento fosse approvato si assisterebbe al taglio fino al 50% dei contenziosi tributari giacenti presso la Suprema corte, circa 23mila fascicoli che consentirebbe di eliminare uno dei principali colli di bottiglia allo stato attuale nella gestione delle liti fiscali.

Ma non solo, con il ddl viene introdotto il “bollino di affidabilità fiscale” per i contribuenti più virtuosi. Si tratta di un riconoscimento alle partite Iva che abbiano avuto un punteggio di almeno 9 nelle pagelle fiscali degli ultimi 3 anni prima di presentare il ricorso che saranno esonerati dal presentare la garanzia per ottenere la sospensiva dell’allto impugnato in commissione tributaria. Viene, poi, introdotta una sanzione per chi  non accetta la proposta di reclamo/mediazione precedente al primo grado di giudizio. La soccombenza di una delle parti “in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione” determinerà anche la condanna alle spese di lite per chi sia risultato soccombente davanti al giudice. La condanna avrà effetto anche in relazione alla responsabilità amministrativa del funzionario che ha rigettato il reclamo senza motivazione o non ha accolto la proposta di mediazione. Una chiamata all’attenzione e al senso di responsabilità del personale dell’ente impositore, che va letta anche nella prospettiva di non coltivare contenziosi che potevano essere evitabili.

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