Giustizia, approvata in Senato la Riforma Cartabia: è legge

Secondo la nuova disciplina per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario è previsto che i collegi saranno composti in maniera tale da rispecchiare il numero di elettori, determinati con decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm. Il decreto deve essere emanato quattro mesi prima delle elezioni e deve tenere in considerazione l’esigenza che i magistrati del singolo distretto di Corte d’appello vengano ad essere ricompresi nello stesso collegio e che sia rispettato il requisito della continuità territoriale dei distretti salvo che, per la necessità di rispettare il parametro della composizione numerica dei membri del collegio, uno o più distretti  siano destinati al collegio territorialmente più vicino.

Nella riforma Cartabia assistiamo ad una stretta sulle cosiddette “porte girevoli”. E’ introdotto il divieto di esercitare contemporaneamente funzioni giurisdizionali e cariche elettive sia nazionali che locali, al contrario di quanto avvenuto finora. Viene sancito, quindi, l’obbligo per il magistrato che voglia candidarsi a ricoprire un incarico di natura elettiva di collocarsi in aspettativa. Peraltro, qualora il magistrato candidato che risulti eletto nella competizione elettorale al termine del mandato non può più tornare a svolgere funzioni giurisdizionali. Qualora, invece, non risulti eletto è posto il divieto di ritornare a svolgere le funzioni di magistrato per tre anni nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui ha concorso e in quella dove lavoravano prima della candidatura. E’ fatto divieto altresì, al magistrato che non risulti eletto, di svolgere funzioni penali e ricoprire incarichi direttivi.

Le nuove disposizioni riducono dagli attuali 200 il numero massimo dei magistrati fuori ruolo, ma si stabilirà nei decreti attuativi il nuovo limite numerico. Ad ogni modo è previsto che i magistrati possono essere collocati fuori ruolo solo dopo 10 anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali e per un massimo di 7 anni e non più  10. Rimane la durata di 10 anni per gli organi costituzionali e di governo.

E’ introdotto, inoltre, il limite di un solo passaggio tra funzione di pm e giudice penale, entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede. Tale limite non si applica nel passaggio dalla funzione di pm a quella civile e viceversa, oltre che per il passaggio alla Procura Generale della Cassazione.

La riforma Cartabia punta, poi, ad eliminare le cosiddette “nomine a pacchetto” e nella scelta del candidato, effettuata attraverso procedure di selezione trasparenti con pubblicazione sul sito del Csm dei vari curricula, viene ad essere valorizzato il possesso di determinate caratteristiche che rendono il candidato particolarmente idoneo a ricoprire quello specifico posto. Si introducono corsi di formazione sia prima di accedere alla nomina che dopo. Ogni fascicolo di ogni magistrato dovrà essere aggiornato anno per anno.

Per quanto riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura il numero dei membri passa dagli attuali 27 a 30. Tre membri sono parte del Csm di diritto: il Presidente della Repubblica, il primo Presidente di Cassazione, il procuratore generale della Cassazione. Fanno parte del Csm 20 membri togati: due di legittimità, cinque pm e 13 giudicanti. Vi sono, poi, 10 componenti laici designati con il rispetto della parità di genere.

Secondo la nuova disciplina, infine, decade l’obbligo di frequentare le scuole di specializzazione ma è possibile accedere al concorso alla magistratura subito dopo la laurea. Tuttavia, un maggiore valore è attribuito ai tirocini formativi per il processo e viene demandata alla Scuola Superiore della Magistratura l’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo del Pnrr.

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